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Famiglia di fatto e protezione complementare. Tribunale di Bologna, 2 dicembre 2022

Quanto alla nozione di vita familiare, la Corte Edu le ha conferito un significato più ampio di quello tradizionale, attribuendo agli stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela, ritenendo tra gli altri l’applicabilità dell’art. 8 in presenza di un legame familiare anche solo di fatto, e che anche una vita familiare progettata non debba essere per ciò solo esclusa dal suo ambito di applicazione.

Protezione speciale – richiesta asilo

Rif. Leg.: art. 8 CEDU

 
*si ringrazia l’avv. Valbona Shakaj del Foro di Reggio Emilia per la segnalazione del provvedimento