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Assenza di nesso di causa nell'illecito e di specificità  dei motivi di gravame. Corte d'Appello di Firenze, 8 settembre 2022

E' infondato il motivo di appello per omessa ammissione delle richieste istruttorie (prove orali), poichè la parte appellante ha omesso di includere in atto la reiterazione delle istanze di ammissione con indicazione specifica: A) dei capi oggetto di prova testimoniale, B) dei nominativi dei testi, essendo inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, peraltro effettuato genericamente; ciò secondo il  principio di diritto affermato dalla S.C. (23978/2015) nonchè in base all’insegnamento di nomofiliachia della S.C. (5812/2106) che ha affermato che  "l'appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l'onere, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, di reiterarle nell'atto introduttivo del gravame”.

In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve quindi essere specifica, dovendo la parte riprodurre le istanze istruttorie non accolte dal Tribunale. (CF)

 

Danno endofamiliare – nesso di causa - onere della prova - gravame  

Rif. Leg.: artt. 342 e 345 c.p.c.

Mercoledì, 28 Settembre 2022
Giurisprudenza | Processo civile | Illecito endofamiliare | Merito
Corte d'Appello di Firenze, Est. Carrano, sentenza 8.09.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Infondato anche il motivo di appello per omessa e/o contraddittoria valutazione delle presunte condotte violative del padre, quanto ai diritti doveri derivanti dalla genitorialità ed omessa valutazione dell'illecito endofamiliare, poichè quanto al danno non patrimoniale lamentato, "deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente affermato che il danno da privazione della figura paterna non possa considerarsi in re ipsa (S.C. 10527/2011 2011) ma deve essere oggetto di prova".

Il comportamento nel suo complesso, tenuto dal padre dell'appellante, non ha cagionato un danno ingiusto alla figlia, suscettibile di essere risarcito. Condivisibile per la Corte d'appello di Firenze, la decisione del Tribunale di prime cure che ha ritenuto non provato il nesso di causa tra il comportamento del padre e la patologia della figlia (affetta da disturbo di personalità border line), così come condivisibile per il Giudice di seconde cure, è la valutazione approfondita effettuata dal C.T.U., della quale la Corte condivide il percorso logico e le conclusioni - non contestate in modo pregnante e specificamente dall’appellante principale -, secondo cui il descritto comportamento del padre non è stata la causa della patologia accertata dal C.T.U.: "Il comportamento nel suo complesso, tenuto dal padre dell'attrice, non ha cagionato un danno ingiusto alla figlia, suscettibile di essere risarcito, non essendo agevole porre una correlazione causale/concausale che abbia una effettiva validità tecnica sotto un profilo tecnico medico-legale, tra la sopravvenuta deprivazione e la patologia psichiatrica accertata a seguito delle avviate indagini peritali e civilisticamente computabile con la indicazione percentuale di danno biologico permanente.

 

*Si ringrazia l’Avv. Lucia Maffei, componente comitato esecutivo e presidente sezione di Matera, per la segnalazione del provvedimento

 

autore: Fossati Cesare