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Trust. Imposta fissa perchà© l'atto di donazione è fiscalmente neutro - Cass. Civ., Sez. V, ord. 9 settembre n. 26562

In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. (VC)
 

Trust -  Tributi - Imposta successioni e donazione – Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario - Necessità – Fondamento - Rif. Leg. artt. 2 comma 47, D. L.  3 ottobre 2006 n. 262, conv. con modif. in L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 2 e 10 del D. Lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 1 Tariffa allegata; art. 53 Cost.