La donazione remuneratoria non è revocabile per ingratitudine - Corte d'Appello di Brescia, Sez. I, sent. 6 aprile 2022, n. 429
Martedì, 19 Aprile 2022
Giurisprudenza
| Merito
| autonomia privata e contrattuale
| Convivenze
| Donazione
Sezione Ondif di Brescia
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La donazione remuneratoria riguarda quella fattispecie nella quale il donante, spontaneamente e per spirito di liberalità, si induce a donare spinto da un sentimento di riconoscenza nei confronti del donatario, o in considerazione dei suoi meriti o, infine, per rimunerarlo di un servizio reso o promesso.
Per espressa disposizione dell’art. 809 cod. civ. alla donazione remuneratoria non si applica la disciplina della revoca della donazione per ingratitudine.
A prescindere dalla qualificazione di liberalità indiretta a carattere remuneratorio che escluderebbe, comunque, l’applicazione della revoca della donazione per ingratitudine, la Corte d’Appello ribadisce che secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, l’ingiuria grave al ricorrere della quale l’art. 801 c.c. subordina l’accoglimento della domanda di revocazione della donazione deve consistere - a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della domanda - nella manifestazione esteriore di comportamenti da parte del donatario tali da dimostrare “un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante” ed essere espressione di “radicata e profonda avversione o di animosità” verso il donante stesso, che nel caso di specie, difettavano. (VC)
Donazione remuneratoria - Convivenza – ingratititudine – Revoca - Rif. Leg. artt. 770, 801, 805, 809 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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