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La pensione di reversibilità  può essere oggetto di azioni di recupero di indebito - Cass. civ., Sez. IV Lav., 23 giugno 2021 n. 17997

La disciplina codicistica sull'indebito non trova applicazione in ambito previdenziale, in forza dell'art. 1886 c.c., in virtù del quale le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali.
La normativa sugli indebiti previdenziali è stratificata da una normativa estremamente complessa, costituita da disposizioni che derogano ai principi in tema di indebito, dettati dall'art. 2033 c.c.
In particolare, le norme di riferimento sono l'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'art. 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412 ed infine l'art. 38 co. 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
In linea di principio, le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati (art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422).
A seguito della ristrutturazione dell'INPS del 1989, l'art. 52 della legge n. 88/89, nello stabilire la facoltà per gli enti erogatori di rettificare in qualunque momento le pensioni in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, ha introdotto il principio in virtù del quale nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il dolo del pensionato non si presume, tuttavia è equiparata al dolo la circostanza per cui il percettore di somme abbia disatteso l'obbligo di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione.
Valeria Cianciolo

Cass. civ., Sez. IV Lav., 23 giugno 2021 n. 17997 – Pres. Manna, Cons. Rel. Mancino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ripetibilità dei ratei di pensione indebitamente pagati, la nozione di dolo che, ai sensi degli artt. 1, comma 263, della l. n. 662 del 1996 (nel testo sostituito dall'art. 38 della l. n. 448 del 1998) e 38, comma 10, della l. n. 448 del 2001, consente la ripetizione dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato va desunta da quella prevista per la ripetibilità nei confronti del pensionato stesso dagli artt. 80 del r.d. n. 1422 del 1924 e 52 della l. n. 88 del 1989, da intendere come comprensiva della omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.

Pensione di reversibilità - Ripetibilità nei confronti degli eredi - Presupposti - Dolo del pensionato – Nozione – Rif. Leg. art. 80, 3 comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422; art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 8; art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412; art. 38, co. 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448

autore: Cianciolo Valeria