La nullità del matrimonio cattolico non esclude il diritto all'assegno divorzile qualora questo sia stato riconosciuto prima della pronuncia del Tribunale ecclesiastico. Cass. del 23 gennaio 2019 n. 1882.
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Corretta l'interpretazione che è stata data dal tribunale territoriale del rapporto fra divorzio e sentenza di nullità ecclesiastica del matrimonio. Essendo stata pronunciata per prima la sentenza di divorzio e passata in giudicato la stessa, su di essa si è formato il giudicato impossibile da scardinare, anche con la successiva pronuncia del tribunale ecclesiastico, che ha dichiarato la nullità del matrimonio ex tunc. Inammissibili le richieste dell'uomo di ritenere non dovuto l'assegno divorzile alla moglie. L'assegno è pertanto ritenuto congruo in relazione alla durata del matrimonio ed all'attività della moglie nella Società del marito.
autore: Zadnik Francesca
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