Lo stato di inoccupazione della moglie a lei addebitabile fa venir meno il contributo al mantenimento. Tribunale di Como, 24 maggio 2017
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Giudizio di divorzio e contrapposte istanze delle parti quanto all'obbligo di mantenimento della moglie.Il Tribunale ritiene che lo stato di inoccupazione sia da attribuire a responsabilità della donna che dopo la separazione, avvenuta otto anni prima, non aveva fatto abbastanza per procurarsi un'occupazione.Ella non ha diligentemente perseguito la realizzazione di un'autonomia economica quando era più giovane, 41 anni, e con figli già grandi; non ha provveduto a riqualificarsi, né si è attivata, nonostante le opportunità offerte dal marito. Ella peraltro non era neppure priva di esperienza lavorativa, avendo lavorato sia prima, sia dopo la gravidanza.L'assegno di divorzio prescinde dall'obbligo di mantenimento operante in regime di separazione: l'assetto economico della separazione costituisce mero indice di riferimento ai fini della valutazione.Neppure è stata dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive in ordine alla impossibilità a procurarsi mezzi adeguati di sostentamento.
autore: Fossati Cesare
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