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Riconosciuta anche dalla Suprema Corte l'adozione da parte del genitore sociale. Cassazione, 22 giugno 2016 n. 12962

Giovedì, 23 Giugno 2016
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Corte di Cassazione, sentenza 22 giugno 2016 n. 12962 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Domanda di adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d) L. 184/1983 del figlio del compagno.
TM e C.d.A. Roma: applicabilità a coppie etero ed omosessuali -  accolta.
richiesta di rimessione alle SS.UU. - questione di massima di particolare importanza - temi socialmente o eticamente sensibili - non necessarietà di una pronuncia a sezioni unite - assenza di contrasti fra sezioni.
Motivi
1) PM ricorrente: conflitto d'interessi potenziale genitore-figlio - necessità di nomina di curatore speciale.
1) Corte: sistema binario - ipotesi tassative ovvero valutazione nel caso concreto - sussiste se al vantaggio di una parte corrisponde il danno dell'altra. 
Necessità dell'assenso del genitore dell'adottando quale salvaguardia.
Situazione non equiparabile alla adozione legittimante - il conflitto non è in re ipsa.
2) PM:  - constatata impossibilità di affidamento preadottivo di fatto - stato di abbandono come condizione.
2) Corte: la L. 184/83 e la sua evoluzione, anche per gli apporti convenzionali e sovranazionali - art. 44 non richiede lo stato di abbandono - differente categoria di genitorialità adottiva - lettera d) valvola di sicurezza del sistema - Corte Cost. 363/1999 - impossibilità di affidamento anche di diritto.
L. 173/2015 - obiettivo facilitare l'accesso all'adozione - verifica in concreto dell'interesse del minore - richiamo a Corte Edu - adozione coparentale - divieto di discriminazioni.
Esame dei requisiti per l'adozione in casi particolari - orientamento sessuale del richiedente - irrilevante.

autore: Fossati Cesare