"Una tantum" reciproca nel divorzio congiunto? Contraria all'ordine pubblico. Trib. Milano, decreto 15-16 aprile 2015
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15-16 aprile 2015
Divorzio – Accordo dei coniugi – Divorzio su ricorso congiunto – Fissazione di una "una tantum" reciproca: del marito in favore della moglie e della moglie in favore del marito – Contrasto all'ordine pubblico - Sussiste (legge 898 – 1970)
E' in contrasto con l'ordine pubblico interno il patto divorzile che istituisca un negozio sostanzialmente privato avente ad oggetto due trasferimenti patrimoniali reciproci a titolo di assegno divorzile cd. una tantum (art. 5 comma VIII, l. 898 del 1970).
autore: Girotto Barbara
Venerdì, 26 Aprile 2024
Padre assente fin dalla nascita: sì al risarcimento del danno patito dal ... |
Giovedì, 25 Aprile 2024
Applicati al soccombente gli ordinari criteri di liquidazione anche quando la parte ... |
Giovedì, 25 Aprile 2024
Sulla procedibilità del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero - ... |
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Reclamabile il provvedimento ex art. 403 c.c. che incide sulla responsabilità genitoriale. ... |