Solo un curatore speciale e non il tutore è legittimato a richiedere l'autorizzazione all'interruzione di cure che protraggono lo stato vegetativo permanente dell'interdetto. - Cass. sez. I, 20 aprile 2005, n. 8291
- Interruzione delle cure -
In
mancanza di una specifica norma che attribuisca al tutore il potere di chiedere l'autorizzazione
all'interruzione delle cure, che consentono la protrazione dello stato vegetativo permanente
dell'interdetto, non può ritenersi che tale potere sia ricompresso tra quelli di cui il tutore è
investito per legge, trattandosi del compimento di un atto cosiddetto personalissimo. In tale ipotesi,
per evitare il conflitto di interessi tra il tutore e l'interdetto, è necessario nominare un curatore
speciale ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile.
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