È il medico che deve provare che non è a lui imputabile l'omessa diagnosi di malformazione al feto. - Cass. sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488
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Responsabilità medica -
Posto che l'omessa diagnosi di gravi malformazioni del feto da parte
del medico ecografista costituisce inadempimento contrattuale, non compete alla gestante la prova
della gravità della colpa del medico, ma spetta a quest'ultimo provare che l'impossibilità della
prestazione sia derivata da causa a lui non imputabile. Posto che, in casi di gravi malformazioni del
feto, si assume come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante, se informata
correttamente e tempestivamente sulla gravità della patologia cui va incontro il nascituro, interrompa
la gravidanza, il difetto di informazione da parte del medico per omessa diagnosi prenatale determina
responsabilità per perdita del diritto di scelta di interruzione della gravidanza (nella specie, si è
ritenuto che anche la parziale mancanza di un braccio integrasse una rilevante malformazione del
nascituro).
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