Il risarcimento dei danni per nascita indesiderata spetta anche al padre. - Cass. sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20320
- Responsabilità medica -
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e
conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui
spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo
l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia
consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza,
atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa dell'inesatta prestazione del
medico, agli effetti negativi del comportamento di quest'ultimo non può ritenersi estraneo il padre,
che deve perciò ritenersi tra i soggetti protetti dal contratto col medico e quindi tra coloro
rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le
relative conseguenze sul piano risarcitorio.
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