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L'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità d'occupazione. - Cass. sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121

Venerdì, 2 Luglio 2004
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno di separazione (presupposti) -
Presupposti essenziali dell'assegno di mantenimento, così come stabiliti dall'art. 156 cod. civ., sono la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di propri redditi accertati, idonei a conservare il pregresso, ancorché modesto, tenore di vita matrimoniale. Il reddito non elevato del coniuge nei confronti del quale viene domandato l'assegno e il sopraggiunto obbligo di mantenere un figlio, pur potendo giustificare il contenimento dell'assegno, non sono da soli sufficienti ad escluderlo. L'inattività lavorativa del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo – altrimenti sussistente – di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro. L'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili dal giudice della separazione per definire la misura dell'assegno, ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale a un reddito attuale né, di per sé e in modo univoco, lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie occasioni di reddito, in quanto l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finchè non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità d'occupazione.

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