L'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità d'occupazione. - Cass. sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121
- Assegno di separazione
(presupposti) -
Presupposti essenziali dell'assegno di mantenimento, così come stabiliti
dall'art. 156 cod. civ., sono la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di propri
redditi accertati, idonei a conservare il pregresso, ancorché modesto, tenore di vita matrimoniale. Il
reddito non elevato del coniuge nei confronti del quale viene domandato l'assegno e il sopraggiunto
obbligo di mantenere un figlio, pur potendo giustificare il contenimento dell'assegno, non sono da
soli sufficienti ad escluderlo. L'inattività lavorativa del coniuge richiedente l'assegno di
mantenimento può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo – altrimenti sussistente
– di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente
ipotetiche, opportunità di lavoro. L'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di
guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili dal giudice della separazione per
definire la misura dell'assegno, ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non
equivale a un reddito attuale né, di per sé e in modo univoco, lascia presumere la volontaria ripulsa
di propizie occasioni di reddito, in quanto l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di
scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finchè non sia provato il rifiuto di una concreta
opportunità d'occupazione.
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