È irrilevante la volontarietà del pensionamento per escludere il diritto all'assegno di separazione. - Cass. sez. I, 21 settembre 2005, n. 18604
- Assegno di
separazione -
Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge
cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancata titolarità di adeguati redditi
propri, ovvero redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti,
senza che, a differenza di quanto previsto – in materia di divorzio – dall'articolo 5, comma 6, della
legge n. 898 del 1970 (nel testo attualmente vigente), occorra altresì il concorso dell'ulteriore
requisito rappresentato dal fatto che colui che pretende il relativo emolumento non possa procurarsi
detti redditi per ragioni oggettive. E' evidente, pertanto, che è irrilevante la volontarietà del
pensionamento della parte istante l'assegno in questione in corso di causa.
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