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Rientra nella discrezionalità del giudice di merito disporre indagini tributarie ma ove il giudice non si avvalga di questo potere non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081

Mercoledì, 17 Giugno 2009
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito

- Accertamento -
Anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell'art. 5, comma 9, l. n. 898/70, come modificato dall'art. 10 l. n. 74/87, il quale prevede, in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, che in caso di contestazioni il tribunale possa disporre indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Peraltro, l'esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad avvalersene ove ritenga provata compiutamente "aliunde" la situazione economica delle parti, ma ove non se ne avvalga non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano respinto la richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria sui beni del marito avanzata dalla moglie, affermando che la cospicua documentazione allegata agli atti, costituita dalle dichiarazione dei redditi, fosse del tutto sufficiente per una completa conoscenza della situazione economica dell 'uomo).

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