Revoca dell'adottabilità - Cass. sez. I, 19 febbraio 2008, n. 4199
La revoca dell'adottabilità presuppone sia il venir meno dell'abbandono che l'interesse del
minore
La L. n. 184 del 1983, art. 21, stabilisce al comma 1 che "Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui
all'art. 8...". L'ultimo comma della norma precisa inoltre che "nel caso in cui sia in atto l
'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato".Dalla lettera della
norma si ricava con chiarezza che due sono le condizioni perchè possa farsi luogo alla revoca dello
stato di adottabilità: il venir meno dello stato di abbandono del minore, quale regolato dalla L. n.
184 del 1983, art. 8, e la sussistenza dell'interesse del minore alla revoca. Tant'è che il
legislatore vieta la revoca quando sia in atto l'affidamento preadottivo, presumendo in via assoluta
che in tale situazione di fatto la revoca dello stato di adottabilità non sia nell'interesse del
minore.
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