Inosservanza dell'obbligo di istruzione (art. 731 c.p.) - Cass. penale, sez. III, 4 settembre 2007, n. 33847
Sussiste la responsabilità dei genitori per omissione della
necessaria vigilanza indipendentemente dal fatto che la scuola segnali le ripetute assenze del
figlio
L'obbligo imposto a chiunque sa rivestito di autorità o incarico della vigilanza sopra
un minore di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria, implica anche l'obbligo di
vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere
l'istruzione. Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come è provato essere
accaduto nel caso di specie – la
sussistenza dello elemento soggettivo del reato non può essere
esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorità scolastica,
atteso che la colpa, sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è
riscontrabile già nell'avare, senza giusto motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di
sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere
l'istruzione.
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