Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) - Cass. penale, sez. VI, 13 giugno 2007, n. 23086
La violazione degli obblighi di assistenza sussiste anche
quando al mantenimento dei figli adempia l'altro genitore
In tema di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento
dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri (Cass., VI, n.
715 del 1.12.2003). Inoltre quando la condotta
violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi
nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o
inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a
corrispondere ai bisogni della prole (Cass., VI, n. 17692 del
9.1.2004).
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