Rilevanza della convivenza more uxorio del beneficiario - Cass. sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921
L'assegno divorzile è in astratto dovuto anche se l'ex coniuge
beneficiario ha ormai instaurato una nuova stabile convivenza more uxorio e durante il periodo della
separazione non aveva ricevuto né richiesto l'assegno.
L'assegno di divorzio non può essere
automaticamente negato nel caso in cui il beneficiario abbia instaurato una nuova convivenza stabile:
il rapporto more uxorio rappresenta soltanto un elemento da valutare per stabilire se il richiedente
dispone di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'incidenza
economica della convivenza, insomma, deveessere valutata in relazione al complesso delle circostanze
che la caratterizzano. La mancata liquidazione, così come la mancata richiesta, dell'assegno di
mantenimento in sede di separazione non preclude l'ottenimento dell'assegno di divorzio se il
richiedente riesce a dimostrare l'insufficienza delle proprie disponibilità.
L'assetto economico
relativo alla separazione può soltanto rappresentare un indice di riferimento nella regolazione del
regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appare idoneo a offrire elementi utili a
valutare condizioni e redditi dei coniugi.
autore:
Martedì, 27 Febbraio 2024
Assegno di mantenimento ed insussistenza ab origine in capo all'avente diritto - ... |
Giovedì, 21 Dicembre 2023
La Cassazione fa il punto sulla quota di TFR spettante all’ex coniuge ... |
Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Accordi negoziali fra i coniugi validi anche senza omologazione del giudice - ... |
Martedì, 28 Novembre 2023
Riconoscimento dell'assegno divorzile: serve una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ... |