Tribunale di Genova, G.T. Monica Parentini, 6 marzo 2009.
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Direttive anticipate e libertà di autodeterminazione.
Pubblichiamo un'interessante pronuncia del Giudice Tutelare del Tribunale genovese che
respinge un ricorso per amministrazione di sostegno proposto dalla stessa beneficiaria della misura di
protezione, il cui esame aveva evidenziato al giudice una lucida volontà contraria a terapie
emotrasfusionali per motivi di fede e la piena consapevolezza dei rischi ai quali l'interessata
sarebbe andata incontro.
Dal combinato degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, già più volte richiamati dalla
Corte di Cassazione e direttamente applicabili anche al caso di specie, si evince un divieto assoluto
di praticare trattamenti sanitari in assenza del consenso libero ed informato del paziente.
Viene pertanto in rilievo un
diritto del paziente di autodeterminazione nella scelta terapeutica con la
conseguente facoltà di accettare o rifiutare la terapia proposta, senza che questa incondizionata
libertà di scelta possa essere devoluta ad un terzo, se non nei limiti di una necessità attuale e
contingente.
autore: cesare fossati
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