Trust e Amministrazione di Sostegno
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La giurisprudenza di merito si sta cimentando con l'applicazione del Trust nelle
procedure di Amministrazione di Sostegno.
Si tratta di sviluppi interessanti ed innovativi per la capacità di miglior
adattamento ai casi specifici.
Il Trust appare infatti particolarmente adatto a rispondere alle necessità dei soggetti
deboli.
Attraverso l
'istituzione di un Trust ad esempio i genitori trasferiscono beni mobili o immobili al trustee (che può esere un professionista, una società ma anche un ente "no profit") che ne diventa il
"gestore": più precisamente assume la veste di proprietario "funzionale" (in virtù di una
categoria giuridica di origine anglosassone sconosciuta al nostro ordinamento). La particolarità è
data dal fatto che si tratta di una proprietà separata, in quanto il trustee ne può disporre solo ed esclusivamente per adempiere allo scopo del trust.
Nel caso di persone disabili ad esempio, solo per il mantenimento, le cure ed il sostegno del soggetto
portatorte di handicap.
E' la caratteristica segregazione dei patrimoni che fa sì che il patrimonio costituito in trust
resti funzionalmente destinato al raggiungimento dello scopo.
Congeniale alla struttura del trust è la possibilità
che al trustee sia affidata la gestione economica del
patrimonio, mentre l'Amministratore di Sostegno potrà svolgere non solo la funzione di cura e tutela
della persona, bensì anche una funzione di controllo dell'operato del trustee (in tal caso assumendo anche la veste di guardiano o protector).
Nel provvedimento che si
pubblica abbiamo un esempio delle potenzialità dei due istituti, entrambi caratterizzati da grande
versatilità e adattabilità alle esigenze del beneficiario di una misura di protezione.
La
versatilità del trust consente di conferire adeguata protezione anche a più soggetti nello stesso
tempo, ovvero in momenti diversi (ad esempio in favore di un genitore disabile in un primo tempo ed
alla sua morte in favore dei figli minori). In tal modo, come spiega efficacemente il Giudice
estensore del provvedimento (Francesco Mazza Galanti), "il contenuto del Trust è opportunamente volto
a tutelare non solo il beneficiario (garantendogli il miglior regime di vita unitamente alle cure e
all'assistenza necessarie), ma anche il figlio unico (obiettivo che certamente rispondeva alle
aspettative del padre)".
Tribunale di Genova, 14 marzo 2006.
Il testo del
provvedimento.
editor: cesare fossati
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