- Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169
La competenza territoriale nel
giudizio di divorzio è quella ordinaria del foro del convenuto e non dell'ultima residenza
comune.
L'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art.
2, comma 3 bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 come convertito nella legge 14 maggio 2005,
n.80), è incostituzionale limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza" per violazione del criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della
Costituzione.
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