Comunione legale - Cass. sez. II, 24 gennaio 2008, n. 1548
La comunione
legale concerne gli acquisti di diritti reali e non di diritti di credito come quelli scaturenti dal
contratto preliminare.
La comunione legale tra i coniugi di cui all'articolo 177 del cc
riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res
o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di credito sorti dal
contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se
strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione, con la
conseguenza che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno dei coniugi, nessun diritto può
accampare l'altro coniuge, il quale non è neppure legittimato a proporre domanda di esecuzione
specifica ex articolo 2932 del codice civile.
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