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Assegnazione - Cass. sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934

Lunedì, 18 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

L'assegnazione della casa familiare è subordinata all'interesse dei figli.

Il previgente art. 155 del c.c., nel testo fino all'entrata in vigore della legge, 54/2006 e il vigente art. 155quater del c.c., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/1970, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare s sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo dei coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 del c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente di mantenimento.

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