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Casa coniugale in comodato - Cass. Sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939

Venerdì, 18 Luglio 2008
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

Il comodante può richiedere la restituzione della casa familiare concessa in comodato solo per sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno.

Qualora un terzo ha concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare il successivo provvedimento di assegnazione nel giudizio di separazione o divorzio non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull'immobile che resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della famiglia prima della separazione. Pertanto se il comodato era a tempo indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.

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