Legittimità delle tariffe minime inderogabili - Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. VII, 5 maggio 2008, Causa C-386-07
La determinazione delle tariffe minime
inderogabili non è in contrasto con l'ordinamento europeo.
Come anche chiarito in altre
decisioni (sentenza Arduino
nella causa C-35/99 del 19 febbraio 2002; sentenza Cipolla,
Macrino-Capodarte nelle cause riunite C-94/04 e C-
202/04 del 5 dicembre 2006; Ordinanza Mauri
nella causa
C-250/03 del 17 febbraio 2005) gli articoli 10 e 81 del Trattato
CE non ostano ad
una normativa nazionale che vieti in
linea di principio di derogare ai mini tariffari approvati
mediante decreto ministeriale sulla base di un progetto
elaborato dal Consiglio nazionale Forense
e perciò sulla
base di un procedimento che non delega a privati l'adozione
di interventi in
ambito economico. [Il principio continua
a trovare applicazione solo per le cause anteriori
all'abrogazione
- operata con l'art. 2, co 1 del DL 4 luglio 2006
n. 223 convertito dalla legge
4 agosto 2006 n. 248 - delle disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono la fissazione
di tariffe fisse o minime: Cass. sez. III, 15 aprile
2008, n. 9878]
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