Rilevanza della attitudine al lavoro della beneficiaria - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086
Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento l'attitudine al lavoro
va valutata non in termini ipotetici ed astratti ma di effettiva possibilità di svolgimento di
un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni
concreto fattore individuale ed
ambientale.
Al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento
in favore del coniuge cui
non sia addebitatile la separazione,
è essenziale che questi sia privo di redditi che gli
consentano
di mantenere un tenore di vita analogo a quello
goduto durante la convivenza e che
sussista una disparità
economica tra i due coniugi, non a-vendo rilievo che, prima
della
separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente
tollerato, subito o - comunque - accettato
un
tenore di vita più modesto. L'attitudine al lavoro proficuo
dei coniugi, quale potenziale
capacità di guadagno, costituisce
elemento valutabile nei giudizi di separazione ai fini
della
determinazione della misura dell'assegno di mantenimento
da parte del giudice, che deve tenere
conto non
solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità
dei coniugi
suscettibile di valutazione economica. L'attitudine
al lavoro assume tuttavia rilievo solo se venga
riscontrata
non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed
astratte, ma di effettiva
possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni
concreto
fattore individuale ed ambientale.
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