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Addebito e intollerabilità della convivenza. - Cass. sez. I, 23 maggio 2008, n. 13431

Venerdì, 23 Maggio 2008
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

L'addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione

La dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840; 11 giugno 2005, n. 12383). Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza (Cass. 28 aprile 2006, n. 9877). In particolare, quanto all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, questa, secondo quanto statuito da questa Corte, rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto. Il relativo accertamento, peraltro, attenendo al merito, è incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato.

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