Azione revocatoria - Cass. Sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914
E'
ammissibile l'azione revocatoria avverso gli accordi di separazione che operano trasferimenti
immobiliari.
L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione
dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o
la costituzione di diritti reali minori sui medesimi,
rientra nel novero degli atti suscettibili di
revocatoria non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di
separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'ipotetica
inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine,
nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano
stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al
mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in
sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento.
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