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Onere della prova in materia di addebito - Cass. sez. I, 4 giugno 2008. n.14802

Mercoledì, 4 Giugno 2008
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

In materia di addebito il giudice è vincolato alle prove richieste dalle parti

La regola, più volte enunciata da questa Corte, che ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta dal giudice sulla base della valutazione globale nonché sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, e che la condotta dell'uno non possa essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, non significa affatto che in questa materia egli possa decidere prescindendo dalle allegazioni e dalle prove (ritualmente) offerte dalle parti; o che per acquisirle comunque egli non debba tener conto delle preclusioni in cui sia incorsa ciascuna di esse; ovvero dei singoli mezzi di prova offerti: essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico; che ricorrono nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell'art. 155, settimo comma, cod. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio (Cass. 21293/2007; 12136/2001).

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