Onere della prova in materia di addebito - Cass. sez. I, 4 giugno 2008. n.14802
In materia di addebito il giudice è vincolato alle prove richieste dalle parti
La
regola, più volte enunciata da questa Corte, che ai fini dell'addebitabilità della separazione
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta dal giudice sulla base della
valutazione globale nonché sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, e che la
condotta dell'uno non possa essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, non
significa affatto che in questa materia egli possa decidere prescindendo dalle allegazioni e dalle
prove (ritualmente) offerte dalle parti; o che per acquisirle comunque egli non debba tener conto
delle preclusioni in cui sia incorsa ciascuna di esse; ovvero dei singoli mezzi di prova offerti:
essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in
cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico; che ricorrono nell'ipotesi di
provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo
al loro mantenimento ai sensi
dell'art. 155, settimo comma, cod. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare
dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal
matrimonio (Cass. 21293/2007; 12136/2001).
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