Responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori - Cass. sez. III, 14 marzo 2008, n. 7050
Ove sussistano oggettive carenze educative i danni provocati dal
minore per inosservanza delle norme della circolazione stradale possono comportare la
responsabilità dei genitori
Ai sensi dell'art. 2048 c.c. i genitori sono responsabili dei
danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti
comportamenti
che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli
illeciti riconducibili a oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino
nel mancato
rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui
il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non
vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l'illecito comportamento del figlio
sia riconducibile non all'omissione della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di
lui, ma alle suddette oggettive carenze educative. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati
dalle manifestazioni di
indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività
suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della
circolazione stradale.
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