Ricorribilità in cassazione - Cass. sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953
Non
sono ricorribili per cassazione per violazione di legge i decreti con cui la Corte d'appello decide in
materia di potestà.
I provvedimenti assunti a norma dell'art. 333 del codice civile dal
tribunale per i minorenni costituiscono provvedimenti di giurisdizione volontaria non contenziosa,
essendo preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori e, ancorché
emessi a seguito di reclamo, sono sempre revocabili e modificabili così da risultare inidonei ad
assumere carattere
di definitività ed efficacia di giudicato, con conseguente non proponibilità
avverso di essi del ricorso ex art. 111 della Costituzione.
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