Assegno divorzile compensativo-perequativo, convivenza more uxorio e devoluzione in appello del rigetto della domanda
Assegno divorzile compensativo-perequativo e convivenza more uxorio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 agosto 2026 n. 24434 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadonte
Assegno divorzile compensativo-perequativo, convivenza more uxorio e devoluzione in appello del rigetto della domanda
Divorzio - Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Funzione compensativo-perequativa - Solidarietà post-coniugale - Disparità economico-patrimoniale - Conduzione della vita familiare - Rinuncia a occasioni professionali - Contributo alla formazione del patrimonio - Convivenza more uxorio - Giudicato parziale - Specificità dei motivi di appello - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Curatore speciale del minore
In tema di assegno divorzile, la funzione compensativo-perequativa dell’emolumento, espressione del principio di solidarietà post-coniugale, può essere riconosciuta quando, accertata una rilevante disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, lo squilibrio sia causalmente riconducibile all’organizzazione della vita familiare e al contributo prevalente o esclusivo prestato dal coniuge richiedente alla cura della famiglia, alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. A tal fine non è necessario che la rinuncia alle occasioni professionali sia stata oggetto di un accordo espresso, potendo essa desumersi dalla conduzione univoca della vita familiare, che, salvo prova contraria, rivela una scelta comune anche tacita.
La devoluzione in appello del rigetto della domanda di assegno divorzile consente al giudice del gravame di valutarne la spettanza anche sotto il profilo compensativo-perequativo, ove siano state allegate la disparità economica e il contributo dato alle esigenze familiari, senza che possa configurarsi giudicato parziale o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’instaurazione di una stabile convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge richiedente incide sulla componente assistenziale dell’assegno, ma non elide quella compensativa, ove fondata sulle conseguenze economiche delle scelte condivise durante il matrimonio.
Nel giudizio di divorzio promosso dal marito, il Tribunale aveva collocato i figli minori presso la madre e posto a carico del padre un assegno di mantenimento per ciascun figlio, oltre alla quasi integrale contribuzione alle spese straordinarie, ma aveva negato alla moglie l’assegno divorzile e il contributo per il canone di locazione. Il rigetto dell’assegno era stato motivato, in primo grado, valorizzando la mancata prova di rinunce professionali e di un contributo alla formazione del patrimonio familiare, nonché l’età lavorativa della richiedente, le pregresse attività svolte e l’esistenza di una stabile convivenza more uxorio.
La Corte d’appello, investita dall’impugnazione della moglie, ha invece riconosciuto un assegno divorzile di importo contenuto, ritenendo che il matrimonio, protrattosi per sedici anni, fosse stato caratterizzato da una marcata ripartizione dei ruoli: la moglie aveva assunto in via prevalente la cura della famiglia e dei figli, sacrificando la propria autonomia professionale, mentre il marito disponeva di risorse economiche sensibilmente superiori. La successiva convivenza stabile è stata ritenuta ostativa alla sola componente assistenziale dell’assegno, ma non a quella compensativo-perequativa. Sono state invece confermate sia la misura del mantenimento dei figli sia il rigetto del contributo locativo, reputato conseguenza di una scelta volontaria della richiedente.
Il marito ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato su un profilo non validamente devoluto e in assenza di domanda rituale, nonché censurando la condanna solidale alle spese del curatore speciale dei minori. La moglie ha resistito e proposto ricorso incidentale, contestando il mancato riconoscimento della componente assistenziale dell’assegno, il rigetto della prova sulla cessazione della convivenza e il diniego del contributo per la locazione.
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale, ha affermato che l’appello aveva devoluto il rigetto della domanda di assegno divorzile e che la Corte territoriale poteva scrutinare la pretesa anche nella sua funzione compensativo-perequativa, essendo state dedotte la disparità economica e il contributo familiare della moglie. Ha inoltre ritenuto giustificata la ripartizione delle spese del curatore speciale tra entrambi i genitori, atteso che la nomina era stata disposta nell’interesse dei minori in relazione a problematiche riguardanti entrambi. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha reputato infondate o inammissibili le doglianze, perché non decisive rispetto alla ratio fondata sulla funzione compensativa dell’assegno, non specifiche rispetto all’accertamento della convivenza e non confrontate con la rinuncia volontaria all’assegnazione della casa familiare.
Divorzio - Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Funzione compensativo-perequativa - Solidarietà post-coniugale - Disparità economico-patrimoniale - Conduzione della vita familiare - Rinuncia a occasioni professionali - Contributo alla formazione del patrimonio - Convivenza more uxorio - Giudicato parziale - Specificità dei motivi di appello - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Curatore speciale del minore – Rif. Leg. artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 5 e 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898; art. 1, commi 36, 37 e 53, L. 20 maggio 2016, n. 76; artt. 91, 112, 132, 279, 329, 342, 345, 360, 366 e 370 cod. proc. civ.; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; artt. 24 e 111 Cost.; art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
editor: Cianciolo Valeria
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