Violenza sessuale intrafamiliare e favoreggiamento dei familiari
Cass. Pen., Sez. III, sentenza 3 agosto 2026 n. 29230 – Pres. Liberati, Cons. Rel. Giorgianni
Violenza sessuale intrafamiliare, attendibilità della persona offesa con deficit cognitivo e favoreggiamento dei familiari: limiti del sindacato di legittimità e inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p.
Violenza sessuale intrafamiliare - Maltrattamenti in famiglia - Lesioni personali - Persona offesa - Attendibilità della vittima - Deficit cognitivo - Doppia conforme - Travisamento della prova - Favoreggiamento personale - dichiarazioni indizianti - Persona informata sui fatti - Inutilizzabilità - Prossimo congiunto - Facoltà di astensione
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
In tema di violenza sessuale, la deposizione della persona offesa può costituire prova sufficiente dell’affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne verifichi con particolare rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca; qualora la vittima sia affetta da deficit cognitivo, tale condizione non determina di per sé inattendibilità, ma impone una valutazione analitica del narrato e la ricerca di elementi esterni di supporto. In presenza di doppia conforme di condanna, il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione resta circoscritto alla pretermissione di temi probatori decisivi o al travisamento macroscopico della prova, non potendo risolversi in una rinnovata valutazione del compendio istruttorio.
Le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti non sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p. quando, attraverso esse, il dichiarante realizzi direttamente una distinta fattispecie di reato, quale il favoreggiamento personale, non trattandosi di dichiarazioni indizianti in senso proprio. Integra il dolo generico del favoreggiamento personale la consapevole determinazione di fornire una versione falsa o reticente al fine di aiutare il congiunto sottoposto a indagini a eludere gli accertamenti dell’autorità. L’esimente di cui all’art. 384, comma 1, c.p. non opera ove il prossimo congiunto, ritualmente avvertito della facoltà di astenersi, scelga di rendere dichiarazioni false anziché avvalersi di tale facoltà.
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di un padre, ritenuto responsabile di reiterate violenze sessuali, lesioni personali e maltrattamenti in danno della figlia, nonché nei confronti della moglie e di altri familiari, condannati per favoreggiamento personale per avere reso dichiarazioni false o reticenti agli inquirenti, così ostacolando le indagini.
L’imputato principale contestava l’attendibilità della persona offesa, affetta da lieve ritardo mentale, deducendo contraddizioni nel racconto, travisamento delle risultanze mediche, genetiche e intercettive, nonché l’erronea configurazione delle aggravanti e l’eccessività della pena e del risarcimento. Gli altri ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie dell’art. 63 c.p.p., l’insussistenza del dolo di favoreggiamento, la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., il diniego delle attenuanti generiche, delle pene sostitutive e la prescrizione del reato.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto alla posizione dell’imputato principale, la Corte ha valorizzato la struttura della “doppia conforme” e ha escluso che le doglianze difensive mostrassero reali travisamenti o manifeste illogicità. Il racconto della persona offesa è stato ritenuto coerente nel nucleo essenziale e adeguatamente riscontrato da referti medici, dichiarazioni di soggetti esterni al nucleo familiare, sopralluoghi e intercettazioni ambientali e telefoniche. La condizione cognitiva della vittima non è stata considerata ostativa alla sua attendibilità, essendo stata oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici di merito.
Quanto ai familiari, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 63 c.p.p., precisando che le dichiarazioni false rese dalla persona informata sui fatti, quando integrano esse stesse il favoreggiamento, non costituiscono dichiarazioni indizianti.
Violenza sessuale intrafamiliare - Maltrattamenti in famiglia - Lesioni personali - Persona offesa - Attendibilità della vittima - Deficit cognitivo - Doppia conforme - Travisamento della prova; Favoreggiamento personale - dichiarazioni indizianti - Persona informata sui fatti - Inutilizzabilità - Prossimo congiunto - Facoltà di astensione - Rif. Leg. artt. 61, comma 1, n. 11-quinquies, 81, 132, 133, 157, 158, 159, 160, 161, 378, 384 572, 582, 585, 609-bis 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen.; artt. 63, 129, 178, 179, 191, 544, 545-bis, 546, 606, comma 1, lett. b), c), e), 616 c.p.p.
editor: Cianciolo Valeria
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