Affidamento condiviso, collocamento prevalente
Affidamento condiviso della minore e collocamento prevalente presso il padre.
Tribunale di Livorno, Sezione Civile, Sentenza n. 628/2026 del 21 luglio 2026, Presidente Estensore Dott.ssa Azzurra Fodra
Rif. Leg. Artt. 147, 337-ter, 337-quater, 337-sexies c.c.
Affidamento esclusivo – Affidamento condiviso – Competenze genitoriali – Valutazione - Interesse morale e materiale della prole – Rifiuto genitoriale – Evoluzione situazione familiare – Collocamento presso il padre – Onere di mantenimento del figlio minore
*Si ringrazia l'avv. Cecilia Gradassi, Ondif sez. Livorno
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di decisioni sull’affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, potendosi derogare alla regola dell'affidamento condiviso solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. L'individuazione del primo deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del genitore di crescere ed educare il figlio, in relazione alle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché in considerazione della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
In un contesto familiare nel quale da una condizione di apparente disagio della minore ad affrontare il padre – disagio che la madre non aveva nessuna capacità di gestire e anzi pareva assecondare – si assiste ad una progressiva evoluzione positiva concretantesi nella cessazione, da parte della madre, di argomenti di recriminazione e critica verso la figura paterna e nella perseveranza, da parte del padre, a manifestare un comportamento, non solo adeguato all'accudimento e alla gestione quotidiana della figlia, ma anche di apertura nei confronti della figura materna, con dimostrazione di un esercizio equilibrato e consapevole della genitorialità, malgrado le continue accuse di inadeguatezza e di disinteresse verso la figlia rivoltegli dalla madre, fermo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, va disposta la permanenza della collocazione della bambina in maniera prevalente presso il padre.
Considerato il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, provvedendo economicamente in misura proporzionale al proprio reddito, in considerazione delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori, stante il collocamento prevalente della minore presso il padre, tenuto conto del futuro e progressivo ampliamento dei tempi di permanenza della bambina presso la figura materna e della disparità reddituale tra le parti, è da ritenersi congruo mantenere il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria a carico della madre e confermare la riscossione dell’assegno unico solo dal padre, onerato, in misura prevalente, delle spese straordinarie, in ragione della disparità reddituale tra i genitori.
editor: Fossati Cesare
|
Sabato, 8 Agosto 2026
Servizi sociali, mantenimento del minore ed esclusione della nomina del curatore speciale ... |
|
Martedì, 4 Agosto 2026
No al trasferimento se destabilizzante |
|
Domenica, 2 Agosto 2026
Affidamento della nipote alla nonna |
|
Giovedì, 30 Luglio 2026
Affidamento di figli minori |



