Affidamento della nipote alla nonna
Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, Ordinanza del 6 luglio 2026, Giudice Dott.ssa Francesca Caputo
Rif. Leg. Artt. 330, 333, 337-ter c.p.c.
Esercizio della responsabilità genitoriale – Affidamento alla nonna materna – Rifiuto genitoriale – Violenza domestica – Collocamento dei genitori.
La nota di Jessica Scrascia a questa pagina
In considerazione della stabile collocazione di entrambi i genitori, per motivi di studio e di lavoro, in regioni lontane e tenuto conto del rifiuto della minore di interagire con il padre, il quale, a prescindere della condotte aggressive allo stesso ascritte e oggetto di accertamento in sede penale, non appare in grado di intercettare i bisogni e le inclinazioni della figlia con la quale la relazione è da tempo interrotta, va disposto, in via temporanea, l’affidamento della minore alla nonna materna, che da tempo accudisce la nipote con la quale risiede stabilmente.
Al padre e alla madre l’onere di contribuire, seppur in misura diversa, al sostentamento della figlia minore corrispondendo un importo mensile alla nonna materna, con spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Lecce, ripartite alla metà tra i genitori; va altresì stabilito che la madre possa incontrare la figlia in occasione dei rientri presso il luogo di residenza, ferma l’opposizione della minore alla ripresa della frequentazione con il padre.
editor: Fossati Cesare
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