Affidamento “super esclusivo” e sospensione della responsabilità genitoriale: necessità di rigoroso accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli e di motivazione centrata sull’interesse del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026 n. 22941
Lunedì, 13 Luglio 2026
Giurisprudenza
| Responsabilità genitoriale
| Minori
| Affidamento dei figli
| Legittimità
In tema di provvedimenti relativi ai figli minori, l’affidamento esclusivo e, a maggior ragione, quello c.d. “super esclusivo”, che attribuisce ad un solo genitore anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, costituiscono deroghe eccezionali al principio di bigenitorialità e richiedono un accertamento rigoroso, fondato su riscontri probatori oggettivi e su una motivazione specifica, della contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore. Quando la misura si traduca, nella sostanza, in una sospensione o ablazione della responsabilità genitoriale dell’altro genitore, è necessario accertare condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti, e spiegare perché la misura adottata sia proporzionata e concretamente funzionale al superiore interesse del minore, dovendosi altresì motivare sulla coerenza tra l’eventuale mantenimento del collocamento presso il genitore limitato e l’attribuzione all’altro genitore del potere decisionale esclusivo.
Nel giudizio di separazione personale tra i genitori di un minore, il Tribunale aveva inizialmente disposto l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei rapporti con il padre. Il progressivo rifiuto del minore di incontrare la figura paterna aveva però determinato l’intervento dei servizi sociali e di professionisti incaricati di osservare la dinamica familiare. Le relazioni specialistiche avevano evidenziato un grave disagio del bambino, interpretato come espressione di un conflitto di lealtà e di una dinamica relazionale disfunzionale, con possibile coalizione madre-figlio in danno del rapporto con il padre.
All’esito del giudizio di primo grado, il minore era rimasto collocato presso la madre, ma la responsabilità genitoriale di quest’ultima era stata sospesa quanto alle decisioni di maggiore importanza relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e, più in generale, alle questioni riguardanti il figlio; tali poteri erano stati attribuiti in via esclusiva al padre. La madre era stata inoltre condannata al risarcimento del danno in favore del figlio e del padre, per avere asseritamente ostacolato la relazione padre-figlio. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, valorizzando la convergenza delle valutazioni professionali sulla disfunzionalità della famiglia materna e sull’incidenza della condotta materna nel rifiuto manifestato dal minore.
La madre ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, il mancato ascolto del minore e la violazione dell’art. 333 c.c. per difetto di un adeguato accertamento delle condotte pregiudizievoli poste a fondamento della radicale limitazione della sua responsabilità genitoriale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’ascolto, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato l’omissione in ragione del concreto rischio di aggravare il disagio del minore. Ha invece accolto il motivo concernente la sospensione della responsabilità genitoriale materna, osservando che una misura di tale gravità, sostanzialmente ablativa o comunque assimilabile all’affidamento super esclusivo, non può fondarsi su formule generiche o sul mero richiamo alle relazioni degli esperti, ma richiede l’individuazione di condotte gravemente pregiudizievoli e una motivazione rigorosa sulla proporzionalità della misura rispetto al superiore interesse del minore.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che regolano il diritto alla bigenitorialità, l’affidamento esclusivo e le misure limitative della responsabilità genitoriale.
Affidamento super esclusivo - Responsabilità genitoriale - Sospensione della responsabilità genitoriale - Bigenitorialità - Interesse superiore del minore - Ascolto del minore - Condotte pregiudizievoli - Conflitto genitoriale; relazione padre-figlio - Collocamento del minore; motivazione del provvedimento - Misure limitative e ablative – Rif. Leg. artt. 315-bis, comma 3, 330, 333, 336-bis, 337-ter e 337-quater e 2043 cod. civ.; artt. 709-ter, 473-bis.4 e ss., 473-bis.39 c.p.c.; artt. 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c.; art. 38-bis disp. att. c.c.; D.Lgs. n. 149 del 2022; L. n. 197 del 2022; L. n. 219 del 2012; D.Lgs. n. 154 del 2013; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991; Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
editor: Cianciolo Valeria
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