Il legittimario che agisce in riduzione nei confronti di soggetti non chiamati all'eredità deve aver validamente accettato l'eredità con beneficio d'inventario - Corte di Appello di Venezia, Sent., 25 giugno 2026, n. 1475


Si ringraziano gli Avv.ti Rachele Borrelli e Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Lunedì, 13 Luglio 2026
Giurisprudenza | Successioni | Merito Sezione Ondif di Venezia
Corte di Appello di Venezia, Sent., 25 giugno 2026, n. 1475; Est. Cons. Elena Garbo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il legittimario che agisce in riduzione nei confronti di soggetti non chiamati all'eredità deve aver validamente accettato l'eredità con beneficio d'inventario. La sola dichiarazione di accettazione non è sufficiente: la tempestiva redazione dell'inventario costituisce elemento costitutivo della fattispecie dell'accettazione beneficiata. In mancanza dell'inventario, l'erede deve considerarsi puro e semplice e non può invocare la deroga prevista dall'ultimo periodo dell'art. 564, comma 1, c.c., la quale opera esclusivamente nell'ipotesi di successiva decadenza da un beneficio già perfezionato.


Azione di riduzione – Accettazione beneficiata – Mancata redazione dell'inventario – Conseguenze – Domanda proposta contro soggetti non coeredi – Inammissibilità; Rif. Leg. Artt. 484 e 564 c.c.

editor: Ferrandi Francesca