Il legittimario che agisce in riduzione nei confronti di soggetti non chiamati all'eredità deve aver validamente accettato l'eredità con beneficio d'inventario - Corte di Appello di Venezia, Sent., 25 giugno 2026, n. 1475
Si ringraziano gli Avv.ti Rachele Borrelli e Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
Il legittimario che agisce in riduzione nei confronti di soggetti non chiamati all'eredità deve aver validamente accettato l'eredità con beneficio d'inventario. La sola dichiarazione di accettazione non è sufficiente: la tempestiva redazione dell'inventario costituisce elemento costitutivo della fattispecie dell'accettazione beneficiata. In mancanza dell'inventario, l'erede deve considerarsi puro e semplice e non può invocare la deroga prevista dall'ultimo periodo dell'art. 564, comma 1, c.c., la quale opera esclusivamente nell'ipotesi di successiva decadenza da un beneficio già perfezionato.
Azione di riduzione – Accettazione beneficiata – Mancata redazione dell'inventario – Conseguenze – Domanda proposta contro soggetti non coeredi – Inammissibilità; Rif. Leg. Artt. 484 e 564 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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