Inammissibilità dell'intervento dei nonni nel giudizio di separazione per far valere il diritto ex art. 317-bis cod. civ.: competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni e limiti del cumulo processuale - Trib. di Torino, ord. 6 luglio 2026
Si ringrazia l’Avvocata Lucia Galletta, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia e componente della Scuola di alta formazione dell’ONDIF, per la segnalazione del provvedimento.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto dall'art. 317-bis cod. civ., non è suscettibile di essere fatto valere mediante intervento nel giudizio di separazione o divorzio pendente tra i genitori, né in quello volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, atteso che la relativa cognizione è attribuita in via esclusiva al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 38, comma 1, disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 154 del 2013.
L'intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione è ammissibile unicamente qualora gli stessi formulino domande di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss. cod. civ., non potendo il mero interesse alla conservazione di rapporti affettivi con i nipoti fondare né un intervento principale ex art. 105, comma 1, c.p.c., né un intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.
La tutela dell'interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con i nonni, ove ostacolato da uno dei genitori, trova adeguata sede nel giudizio di separazione esclusivamente attraverso la legittimazione del genitore che denuncia le condotte ostative, nell'ambito delle domande di regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, in funzione della tutela del preminente interesse del minore a un sano ed equilibrato sviluppo affettivo.
Il cumulo processuale previsto dal secondo periodo dell'art. 38, comma 1, disp. att. cod. civ. — che attrae dinanzi al Tribunale ordinario i procedimenti ex art. 333 cod. civ. pendenti contestualmente a giudizi di separazione o divorzio — non è estensibile ai procedimenti ex art. 317-bis cod. civ., stante la diversità soggettiva delle parti e la differente natura degli interessi tutelati, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 194 del 2015.
Nella vicenda in esame, i nonni paterni spiegavano intervento nel giudizio chiedendo la regolamentazione della frequentazione con i nipoti, invocando il diritto di cui all'art. 317-bis cod. civ., senza tuttavia formulare domande autonome in ordine all'affidamento o al collocamento dei minori, né domande di limitazione/ablazione della responsabilità genitoriale.
il Giudice relatore ha dichiarato inammissibile l'intervento, rilevando il difetto di legittimazione degli ascendenti ad intervenire nel giudizio di separazione per far valere il diritto ex art. 317-bis cod. civ., riservato alla cognizione esclusiva del Tribunale per i Minorenni.
Il Tribunale, nell'interesse dei minori, ha comunque disposto, in via provvisoria, la regolamentazione degli incontri nonni paterni/nipoti (weekend alterni, senza pernottamento, con preavviso di una settimana), la sospensione dei pernottamenti anche presso i nonni materni in regime di parità, l'estensione delle indagini psico-sociali a entrambi i rami familiari, e la trasmissione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi incaricati.
Il provvedimento, pur corretto nei principi giuridici richiamati e apprezzabile nella rapidità di intervento, presenta fragilità strutturali sul piano processuale — per il paradosso tra inammissibilità formale e regolamentazione sostanziale. il Giudice dichiara inammissibile l'intervento dei nonni paterni per difetto di legittimazione processuale nel giudizio di separazione, tuttavia, contestualmente, adotta d'ufficio un provvedimento che regola proprio la frequentazione nonni-nipoti (punto 2 del dispositivo).
Si genera così un paradosso logico-processuale: i nonni non possono stare in giudizio, ma il giudice provvede comunque sul loro diritto: il Tribunale dispone la regolamentazione degli incontri nonni paterni-nipoti senza esplicitare la norma processuale che lo abilita a farlo d'ufficio. Ma se i nonni non sono parti legittimate, su istanza di chi viene adottato il provvedimento?
L'avvocato del padre dichiara di "farsi carico della posizione dei nonni", ma questa sostituzione processuale informale non trova un fondamento normativo esplicito. Rimane oscuro se il provvedimento si fondi sul potere officioso del giudice minorile ex art. 337-ter cod. civ.; sull'istanza del genitore padre che incorpora le ragioni degli ascendenti oppure su una interpretazione estensiva non dichiarata.
Un altro aspetto riguarda il curatore speciale che lamenta espressamente di essersi costituito all'ultimo minuto e di non aver avuto tempo sufficiente per interloquire con i Servizi Sociali
Questo profilo è processualmente rilevante: la nomina del curatore speciale è funzionale alla tutela autonoma degli interessi del minore
Un curatore che opera in condizioni di informazione incompleta rischia di non svolgere efficacemente la propria funzione
La velocità del procedimento, pur apprezzabile in ottica di tutela urgente, può confliggere con le garanzie di effettività della rappresentanza del minore.
Ma c’è di più. Il Tribunale dispone la sospensione dei pernottamenti presso i nonni materni in apparente risposta alla richiesta dell'avvocato del padre, che invoca una parità di trattamento tra i due rami familiari
Tuttavia, le situazioni dei due rami familiari sono oggettivamente diverse:
- I nonni materni svolgono una funzione di supporto logistico essenziale alla madre, che ha recentemente trovato un'occupazione lavorativa;
- I pernottamenti presso i nonni materni non sono frutto di scelta affettiva autonoma, ma di necessità organizzativa concreta (turni lavorativi del venerdì e del sabato);
- Sospendere tale supporto equivale, nei fatti, a penalizzare la capacità genitoriale della madre per ragioni estranee alla tutela del minore;
Il principio di parità di trattamento tra i due rami familiari non può operare meccanicamente quando le situazioni sottostanti sono strutturalmente differenti.
La declaratoria di inammissibilità dell'intervento dei nonni non chiude la questione: i nonni paterni potranno adire il Tribunale per i Minorenni ex art. 317-bis cod. civ.
Si apre così il rischio concreto di provvedimenti paralleli e potenzialmente contraddittori adottati da giudici diversi sulla medesima situazione familiare.
Il provvedimento richiama Cass. n. 3539/2025 e Corte cost. n. 194/2015, entrambi riferiti al quadro normativo anteriore alla piena operatività della riforma del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
Il provvedimento non si confronta con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e con l'eventuale impatto della nuova organizzazione giudiziaria sul riparto di competenze ex art. 317-bis cod. civ.
Il coordinamento tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni rimane strutturalmente problematico, nonostante la riforma della c.d. legge Cartabia. La frammentazione della tutela su più sedi giudiziarie è esattamente la criticità che la riforma Cartabia intendeva superare con l'unificazione della giurisdizione familiare, rendendo il richiamo ai precedenti del 2009 e del 2015 potenzialmente non aggiornato al nuovo quadro normativo.
Che dire?
Tribunale che vai, regole che trovi.
- I nonni materni svolgono una funzione di supporto logistico essenziale alla madre, che ha recentemente trovato un'occupazione lavorativa;
- I pernottamenti presso i nonni materni non sono frutto di scelta affettiva autonoma, ma di necessità organizzativa concreta (turni lavorativi del venerdì e del sabato);
- Sospendere tale supporto equivale, nei fatti, a penalizzare la capacità genitoriale della madre per ragioni estranee alla tutela del minore;
Che dire?
Tribunale che vai, regole che trovi.
Valeria Cianciolo
Nonni - Ascendenti - Intervento nel giudizio di separazione - Inammissibilità - Tribunale per i Minorenni - Competenza esclusiva - Rif. Leg. artt. 316-bis, 330 e ss. cod. civ.; art. 38, comma 1, disp. att. cod. civ.; art. 105, commi 1 e 2, c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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