Responsabilità genitoriale e mantenimento del minore residente abitualmente all’estero: giurisdizione del giudice dello Stato di residenza abituale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2026 n. 22718

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 luglio 2026 n. 22718 - Pres. Tricomi, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 Nel giudizio di divorzio instaurato dinanzi al giudice italiano, ove siano proposte domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento di un figlio minore che, al momento della proposizione della domanda, abbia la propria residenza abituale in altro Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione sulle misure concernenti la responsabilità genitoriale appartiene al giudice dello Stato di residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201/2003, mentre la giurisdizione sulla correlata obbligazione alimentare segue, ove accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale, il criterio di collegamento previsto dall’art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4/2009. La residenza abituale del minore non coincide necessariamente con la residenza anagrafica o con la cittadinanza dei genitori, ma deve essere accertata in base a elementi oggettivi e verificabili, quali il centro effettivo degli interessi e dei legami affettivi, familiari e sociali. È inammissibile il motivo di ricorso che, nel contestare la declinatoria di giurisdizione, non si confronti con la ratio decidendi fondata sull’accertata residenza abituale del minore all’estero e sui provvedimenti dell’autorità giudiziaria straniera, ovvero deduca in modo meramente astratto l’inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibili senza indicare specifiche circostanze fattuali tempestivamente allegate e decisive.

Fatti di causa. Nel procedimento di divorzio promosso dinanzi al giudice italiano, la madre aveva formulato domande concernenti l’affidamento e il mantenimento della figlia minore. La Corte d’appello di Catania, rettificando parzialmente la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tali domande, rilevando che la minore risiedeva stabilmente in Belgio presso il padre da molti anni ed era stata affidata in via esclusiva a quest’ultimo da provvedimenti dell’autorità giudiziaria belga, confermati anche da una decisione del Tribunale del Brabante Vallone del 2024. La ricorrente ha censurato la decisione deducendo, tra l’altro, l’erroneo riferimento ai provvedimenti belgi e l’inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibili; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tali doglianze, perché non specificamente confrontate con la ratio decidendi e prive di concreti elementi fattuali idonei a incrinare l’accertamento della residenza abituale della minore in Belgio. Sono stati altresì dichiarati inammissibili i motivi relativi all’assegno divorzile, per difetto di prova e per mancata impugnazione della statuizione sulla cessazione della materia del contendere in ordine al divorzio già pronunciato in Belgio.

Divorzio – Responsabilità genitoriale – Mantenimento del figlio minore – Residenza abituale del minore – Giurisdizione internazionale – Stato membro dell’Unione europea – Obbligazioni alimentari – Accessorietà della domanda – Diritti indisponibili – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Difetto di specificità – Provvedimenti stranieri – Rif. Leg. art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; art. 8, par. 1, Regolamento CE n. 2201/2003; art. 3 Regolamento CE n. 4/2009, in particolare lett. d); artt. 5 e 7 Convenzione dell’Aja del 1996; art. 3, comma 2, L. n. 218/1995; art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

editor: Cianciolo Valeria