Assegnazione della casa familiare non trascritta: dopo nove anni il titolo non è opponibile al terzo acquirente - Trib. Perugia, Sez. III, sent. 29 aprile 2026 n. 755
In tema di assegnazione della casa familiare, il provvedimento giudiziale attributivo del diritto personale di godimento, pur munito di data certa, è opponibile al terzo acquirente dell’immobile, se non trascritto, soltanto entro il limite di nove anni dalla sua emissione; decorso tale termine, l’assegnatario non può far valere il vincolo nei confronti dell’acquirente successivo, neppure quando l’esistenza dell’assegnazione risulti menzionata nel titolo di acquisto, rilevando ai fini dell’opponibilità esclusivamente la trascrizione. Ne consegue che, venuta meno l’opponibilità del titolo, il terzo acquirente ha diritto al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità per occupazione senza titolo dalla diffida al rilascio sino all’effettiva restituzione del bene.
La controversia nasce dall’acquisto, da parte di P1, di un immobile ancora occupato da C1 in forza di un precedente provvedimento di assegnazione della casa familiare, emesso dal Tribunale per i minorenni il 19 aprile 2013 e mai trascritto. Al momento dell’acquisto, perfezionato nell’agosto 2022, erano ormai trascorsi più di nove anni dall’assegnazione: circostanza decisiva, perché il titolo, in assenza di trascrizione, aveva esaurito la propria efficacia opponibile verso il terzo acquirente.
Il Tribunale di Perugia valorizza il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’assegnazione della casa familiare non trascritta protegge l’assegnatario nei confronti del terzo acquirente solo per nove anni. Oltre tale soglia temporale, non basta che il compratore fosse a conoscenza dell’occupazione o che il titolo di acquisto ne facesse menzione: l’opponibilità si misura sulla pubblicità legale, non sulla conoscenza di fatto.
Accertata, dunque, l’inopponibilità del provvedimento di assegnazione, il giudice ordina il rilascio dell’immobile e riconosce alla proprietaria un’indennità di occupazione pari a 350 euro mensili, decorrente dal 4 novembre 2022, data di perfezionamento della diffida al rilascio per compiuta giacenza, e dovuta sino all’effettiva restituzione del bene. La decisione ricompone così l’equilibrio tra tutela dell’habitat familiare e certezza dei traffici immobiliari, riaffermando che la stabilità dell’assegnazione, per resistere oltre il novennio, deve passare dalla trascrizione.
Casa familiare – Assegnazione - Separazione personale; opponibilità ai terzi – Trascrizione- Terzo acquirente - Diritto personale di godimento - Rilascio dell’immobile - Occupazione senza titolo - Indennità di occupazione – Rif. Leg. art. 6, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898; art. 11 L. 6 marzo 1987, n. 74.
editor: Cianciolo Valeria
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