Affidamento dei minori e diritto di visita: l’omessa frequentazione del figlio non integra l’elusione del provvedimento del giudice civile ex art. 388 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 1 luglio 2026 n. 24236

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 1 luglio 2026 n. 24236 - Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Di Giovine per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, non integra il delitto di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen. la condotta del genitore che ometta di esercitare, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice civile, il diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore, poiché l’elusione penalmente rilevante postula la frustrazione dell’effettività di un comando giurisdizionale cogente e non può identificarsi nel mero mancato esercizio di una facoltà connessa alla responsabilità genitoriale; tale condotta, ove si traduca in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali e ponga in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo del minore, può eventualmente rilevare ai sensi dell’art. 570, comma 1, cod. pen.

La vicenda origina dai rapporti familiari seguiti alla separazione dei coniugi. All’imputato era contestato, tra l’altro, di non avere adempiuto agli obblighi economici verso la figlia minore e di avere eluso l’ordinanza civile che regolava la frequentazione della minore, oltre ad avere rivolto minacce gravi all’ex coniuge in relazione alle iniziative esecutive da questa intraprese per ottenere il pagamento del mantenimento.
La Corte d’appello di Firenze aveva dichiarato prescritti alcuni reati e rideterminato la pena per le residue imputazioni. L’imputato ricorreva per cassazione, denunciando, da un lato, l’insussistenza dell’art. 388 cod. pen. per difetto di un comando coercibile e di condotte fraudolente; dall’altro, il vizio di motivazione in ordine all’omesso versamento del mantenimento e alla gravità delle minacce.
La Suprema Corte rigetta le censure relative agli artt. 570, 570-bis e 612, comma 2, cod. pen., ritenendo non illogica la valutazione dei giudici di merito circa la capacità dell’imputato di adempiere almeno in parte agli obblighi di mantenimento e circa la gravità delle minacce di morte rivolte all’ex coniuge. Accoglie invece il motivo relativo all’art. 388 cod. pen., annullando senza rinvio la sentenza sul punto perché il fatto non sussiste e disponendo il rinvio alla Corte d’appello per la rideterminazione della pena.
La decisione si segnala per la nettezza con cui distingue il piano dell’inadempimento genitoriale dal piano dell’offesa all’effettività della giurisdizione. L’art. 388 cod. pen. non è una clausola penale generale posta a presidio di ogni inosservanza di provvedimenti civili: esso richiede che il provvedimento abbia una concreta portata cogente e che la condotta dell’agente ne frustri l’esecuzione. Il mancato esercizio del diritto di visita, per quanto umanamente e giuridicamente censurabile, non è di per sé una elusione esecutiva, perché il rapporto genitore-figlio non può essere ridotto a prestazione coattivamente surrogabile.
La pronuncia appare lucida anche nel collegare il principio penalistico alla più recente sensibilità civilistica sull’interesse superiore del minore: la visita non è un automatismo esecutivo, ma uno strumento relazionale, che presuppone una partecipazione libera e responsabile del genitore. Pretendere di trasformare il dovere di frequentazione in obbligo penalmente coercibile rischierebbe di tradire la funzione stessa del provvedimento, che non tutela l’astratta autorità del comando, bensì l’equilibrata crescita del minore.
Non meno rilevante è il passaggio sugli obblighi di mantenimento. La Corte mostra di recepire l’esigenza di evitare una criminalizzazione meramente formalistica della povertà, ma ribadisce che l’impossibilità di adempiere deve essere assoluta, persistente e incolpevole, da valutare in concreto. Nel caso esaminato, la pregressa disponibilità economica, il lavoro negli esercizi familiari, la dismissione delle quote e l’assenza di allegazioni idonee a dimostrare una condizione di sopravvivenza non dignitosa consentono di escludere l’incolpevole incapacità di adempiere.
Quanto alle minacce, la sentenza conferma che la gravità non si misura soltanto sul dato lessicale, ma sul contesto complessivo, sulla reiterazione e sulla concreta idoneità intimidatoria. La minaccia di morte rivolta all’ex coniuge per indurla a interrompere i pignoramenti assume, in tale quadro, una valenza coercitiva particolarmente intensa, non neutralizzata dalla mancata verifica di un immediato passaggio all’azione.

Mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice - Affidamento di minori - Diritto di visita - Responsabilità genitoriale - Superiore interesse del minore - Omesso mantenimento - Impossibilità assoluta di adempiere - Stato di bisogno del minore - Minaccia grave - Doppia conforme - Annullamento senza rinvio; rideterminazione della pena. – Rif. Leg. artt. 147 e 316 cod. civ.; art. 92 cod. proc. civ.; art. 388, comma 2, 570, 570-bis, 612, comma 2, cod. pen.; art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54; art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898.

editor: Cianciolo Valeria