Comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi di un genitore giustificano affido esclusivo e sanzioni. Cass. sez. I civ. ord. 15 giugno 2026 n. 20033

Cass. Sez. I ord. 15.06.26 n. 20033 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore.

Le dichiarazioni rese dal minore vanno vagliate in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori per determinare il concreto interesse del minore.

Ove siano rilevate carenze nella sfera psicologico-relazionale (rapporto simbiotico e possessivo; manipolazione e strumentalizzazione del minore; parentificazione e adultizzazione), identificate come la causa principale del disagio del minore, schiacciato dal conflitto di lealtà con la genitrice e «trasformato in un alleato nel conflitto contro il padre; inosservanza dei provvedimenti giudiziari e ostacolo al rapporto con l'altro genitore si è al cospetto di un genitore che agisce in modo disfunzionale e altamente pregiudizievole, esercitando un controllo psicologico invalidante, trascurando aspetti fondamentali della sua educazione e salute, e ponendosi in aperto contrasto con il sistema legale e con il diritto del minore alla bigenitorialità.

 

Rif. Leg. artt. 337-ter, 337-sexies, 315-bis c.c.; art. 30 Cost.; art. 8 CEDU

Bigenitorialità - ascolto del minore – comportamenti ostacolanti - affidamento esclusivo – sanzioni

editor: Fossati Cesare