Successione testamentaria, giudicato esterno e azione di riduzione: l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non integra rinuncia tacita alla quota di legittima - Cass. Civ., Sez. II, ord. 8 giugno 2026 n. 18461

Martedì, 9 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8 giugno 2026 n. 18461 - Pres. Criscuolo, Cons. Rel. Besso Marcheis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successione necessaria, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal legittimario in un diverso giudizio, sul presupposto dell’esistenza di un testamento che lo pretermetta, non integra, di per sé, rinuncia tacita all’azione di riduzione, né vale quale comportamento concludente univocamente incompatibile con la volontà di far valere la lesione della quota di riserva.
Il giudicato esterno formatosi sulla qualità di erede testamentario dell’altro chiamato, quale presupposto logico necessario della decisione resa in precedente controversia, non preclude al legittimario pretermesso di esercitare successivamente l’azione di riduzione, poiché il diritto alla legittima sui beni ereditari diviene concretamente azionabile solo a seguito del vittorioso esperimento di tale azione.
Ne consegue che l’affermazione contenuta nella precedente sentenza, secondo cui il legittimario non può vantare diritti sull’eredità “neanche con riferimento alla quota di legittima”, va letta con riferimento allo stato del rapporto in quel giudizio e in assenza di domanda di riduzione, senza efficacia preclusiva rispetto alla successiva tutela del riservatario.
 
Un figlio agiva contro il fratello chiedendo la nullità dei testamenti olografi della madre, che avevano istituito quest’ultimo quale unico erede, nonché la divisione del compendio ereditario.
Il Tribunale, pur ritenendo il convenuto unico erede testamentario in forza di un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Roma, riconosceva all’attore la qualità di legittimario pretermesso e, quindi, la legittimazione all’azione di riduzione.
In cassazione, il ricorrente principale sosteneva che il fratello, avendo in un diverso giudizio eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva quale non erede, avesse implicitamente rinunciato anche alla quota di legittima; il ricorrente incidentale contestava invece l’efficacia del giudicato esterno sullo status ereditario e la ricostruzione del patrimonio relitto.
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, affermando che tale condotta non integra rinuncia tacita alla legittima e che il giudicato esterno non impedisce la successiva proposizione dell’azione di riduzione.
 
Successione necessaria - Legittimario pretermesso - Azione di riduzione - Rinuncia tacita - Comportamento concludente - giudicato esterno - Interpretazione del giudicato - Testamento olografo - Quota di legittima – Divisione ereditaria - Patrimonio relitto - Difetto di legittimazione passiva – Rif. Leg. artt. 590, 713 e ss., 2909 cod. civ.; artt. 112, 113, 299, 324, 360 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria