Assegno divorzile, domanda di revoca o riduzione e limiti del ricorso per cassazione: inammissibili le censure che sollecitano una nuova valutazione di redditi, spese e prove documentali - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2026 n. 18386

Martedì, 9 Giugno 2026
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 giugno 2026 n. 18386 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di revisione dell’assegno divorzile, la domanda di revoca o di ulteriore riduzione proposta ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970 richiede l’allegazione e la prova di sopravvenienze idonee a modificare in modo apprezzabile l’assetto economico-patrimoniale posto a base della precedente regolamentazione, non essendo sufficiente la mera deduzione di oneri o debiti asseritamente gravanti sull’obbligato ove non ne sia dimostrata, con adeguato supporto documentale, l’effettiva incidenza sulla capacità contributiva residua. Ne consegue che è inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che, sotto la formale deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Né assume, di per sé, valenza decisiva, ai fini dell’esclusione del diritto all’assegno, la percezione da parte del beneficiario di somme derivanti da pregresse vicende liquidatorie, qualora il giudice di merito ne abbia motivatamente ricostruito la destinazione in coerenza con una perdurante situazione di bisogno.

Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, l’ex marito chiedeva la revoca dell’assegno divorzile disposto nel 1998 in favore dell’ex coniuge, deducendo il peggioramento della propria situazione personale, patrimoniale e reddituale. Il Tribunale riduceva l’assegno a Euro 700 mensili, con rivalutazione ISTAT, e la Corte d’appello confermava la decisione, rilevando la mancata prova degli esborsi effettivamente sostenuti dal richiedente e la persistente situazione di bisogno dell’ex moglie, priva di pensione e mantenuta in larga parte dalla figlia. Proposto ricorso per cassazione, l’obbligato lamentava l’omessa considerazione dei propri oneri incomprimibili e della somma di Euro 119.205,13 percepita dall’ex moglie in sede liquidatoria; la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio.

Assegno divorzile - Revisione condizioni di divorzio - Revoca dell’assegno - Riduzione dell’assegno – Sopravvenienze - Valutazione comparativa - Onere della prova - Prove documentali; capacità contributiva- Stato di bisogno dell’ex coniuge - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Rivalutazione del merito - Rif. Leg. art. 5, comma 6, e 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898; art. 115 e 473-bis.29 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria