In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa non presuppone necessariamente la sussistenza di una autonoma componente assistenziale in favore del coniuge richiedente, purché sia accertata una rilevante disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e il nesso causale tra tale squilibrio e le scelte di organizzazione familiare condivise durante il matrimonio. Ne consegue che l’assegno può essere riconosciuto anche quando il coniuge beneficiario sia economicamente autosufficiente, ove risulti che egli abbia sacrificato, anche solo in parte, le proprie aspettative professionali e previdenziali per dedicarsi in via prevalente alla cura della famiglia, contribuendo così, anche indirettamente o sotto forma di risparmio di spesa, alla formazione o al consolidamento della posizione reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge. La conduzione univoca della vita familiare, in assenza di elementi contrari, può integrare prova presuntiva di una scelta comune, anche tacita, di riparto dei ruoli domestici e genitoriali. È inammissibile in sede di legittimità la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o dell’omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito in ordine alle condizioni economiche delle parti, alla ricorrenza del sacrificio del coniuge debole e alla rilevanza delle risultanze istruttorie.
Nel giudizio di divorzio tra due ex coniugi, il tribunale aveva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di Euro 100,00 mensili, oltre al contributo per il mantenimento dei figli, ritenendo che durante la convivenza matrimoniale la donna avesse sacrificato, in parte, le proprie prospettive professionali occupandosi prevalentemente della cura dei figli e della casa, così consentendo al marito di consolidare la propria posizione lavorativa e reddituale. La Corte d’appello di Bologna confermava la decisione, valorizzando la durata della convivenza, la disparità economica tra le parti e il pregiudizio pensionistico derivante dal lavoro part-time svolto dall’ex moglie per esigenze familiari. Il marito ricorreva per cassazione sostenendo, tra l’altro, l’insussistenza della componente assistenziale, l’omessa considerazione delle risorse economiche dell’ex moglie e la mancanza di prova del sacrificio professionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Assegno divorzile - Funzione perequativo-compensativa - Funzione assistenziale - Disparità economico-patrimoniale - Sacrificio delle aspettative professionali - Lavoro part-time per esigenze familiari - Contributo alla formazione del patrimonio familiare - Riparto dei ruoli coniugali - Prova presuntiva - Convivenza more uxorio - Inammissibilità del ricorso per cassazione – Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898; art. 360, n. 5, c.p.c..