Opposizione agli atti esecutivi e intervento del coniuge divorziato: credito da quantificare tempestivamente e privilegio limitato alla sola quota alimentare degli ultimi tre mesi - Cass. Civ., Sez. III, ord. 6 giugno 2026 n. 18230

Martedì, 9 Giugno 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 6 giugno 2026 n. 18230 - Pres. De Stefano, Cons. Rel. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751, n. 4, c.c. non assiste automaticamente l’intero assegno divorzile in favore del coniuge, poiché tale credito non coincide integralmente con gli alimenti in senso proprio, avendo funzione più ampia di solidarietà post-coniugale e non essendo limitato al solo soddisfacimento delle esigenze primarie di vita. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, è necessario accertare in concreto la sola quota strettamente alimentare dell’assegno, con privilegio comunque limitato alle ultime tre mensilità; resta inoltre necessario, ai fini dell’intervento nella procedura esecutiva, che il creditore specifichi e quantifichi tempestivamente le mensilità scadute e insolute, non potendo concorrere al riparto un credito genericamente indicato come dovuto “vita natural durante” o esteso a voci ulteriori non previamente liquidate.
 
Una società cessionaria di credito bancario aveva pignorato presso terzi la pensione del debitore. Nel corso dell’esecuzione era intervenuta l’ex coniuge divorziata, sostenendo di vantare un credito per assegno divorzile mai corrisposto, oltre a spese di locazione e utenze, e chiedendo di partecipare alla distribuzione in via privilegiata. Il Tribunale, in sede di opposizione agli atti esecutivi, aveva accolto la domanda dell’interveniente e disposto direttamente l’assegnazione delle somme pignorate in suo favore. La Cassazione ha cassato tale decisione, affermando che il giudice dell’opposizione non può adottare provvedimenti esecutivi sostitutivi di quelli del G.E.; inoltre, ha escluso la partecipazione al riparto di un credito di mantenimento non tempestivamente quantificato nelle rate scadute e ha negato che l’intero assegno divorzile possa godere automaticamente del privilegio di cui all’art. 2751, n. 4, c.c., limitato alla sola componente alimentare e agli ultimi tre mesi.
In buona sostanza, chi agisce in executivis per recuperare l’assegno divorzile non può più limitarsi a dire che si tratta di un credito “alimentare” e quindi privilegiato.
Secondo la sentenza, l’assegno divorzile non coincide automaticamente con gli alimenti in senso stretto: quindi il privilegio ex art. 2751 n. 4 c.c. non copre tutto l’importo in via automatica.
Quale l’effetto pratico del principio affermato?
Innanzitutto, l’ex coniuge creditore dovrà dimostrare quale parte dell’assegno abbia effettiva funzione strettamente alimentare. In secondo luogo, se il creditore chiede arretrati di molti mesi o anni, non potrà collocare tutto il pregresso in privilegio; al massimo, potrà far valere in via privilegiata solo il segmento temporalmente ammesso dalla norma, mentre il resto resterà chirografario (o comunque privo di quel rango privilegiato).
La sentenza dice con chiarezza che il credito da assegno divorzile, per partecipare al riparto, deve essere determinato e liquidabile: quindi vanno indicate le mensilità scadute e non pagate, con il relativo importo e non è sufficiente un richiamo generico all’obbligo di pagamento “vita natural durante” o all’inadempimento complessivo.
Bisogna specificare quali rate sono scadute, da quando, per quale importo, quali eventualmente sono già state pagate.
In mancanza, il credito rischia di essere ritenuto illiquido e quindi non utilmente azionabile nell’intervento esecutivo.
Se il titolo prevede, oltre all’assegno, anche spese di locazione, utenze, riscaldamento o altri esborsi variabili, queste voci non possono essere fatte valere in modo generico. Pertanto, per tali somme sarà necessaria una puntuale allegazione e quantificazione, e in molti casi anche una verifica sull’idoneità del titolo a sorreggerle in executivis.
E’ evidente che la decisione restringe sensibilmente l’utilizzo dell’assegno divorzile come credito privilegiato in sede esecutiva. Quando il debitore è già sottoposto a pignoramento da parte di banche, SPV o altri creditori, l’ex coniuge divorziato non potrà più confidare facilmente in una prevalenza automatica del proprio credito.
 
Opposizione agli atti esecutivi - Natura rescindente - Giudice dell’esecuzione - Assegnazione delle somme pignorate - Espropriazione presso terzi - Intervento del creditore - Assegno divorzile - Privilegio generale sui mobili - Credito alimentare – Rif. Leg. art. 2751, n. 4, artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, 484, 499, 617, 669-terdecies c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria