Sul risarcimento del danno morale c.d. catastrofale - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 29 maggio 2026, n. 16890
In caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale c.d. catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione, fino a quella dell'imminenza della propria fine, va risarcito indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell'agonia, rilevando invece l'intensità della percezione in termini di entità del risarcimento medesimo. Da tale danno si distingue invece il danno biologico terminale, che dev'essere risarcito solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile e che peraltro prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione in capo alla vittima stessa.
Responsabilità civile - Diritti della persona - Danno biologico terminale - Danno morale - Liquidazione e valutazione - Rapporto tra giudizio civile e penale; Rif. Leg. Art. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 c.c.



