I figli non sono legittimati ad opporsi alle nozze del padre ritenuto incapace di intendere e di volere. Tribunale di Palermo, decr. del 3 giugno 2026

Lunedì, 8 Giugno 2026
Giurisprudenza | Matrimonio | Merito
Tribunale di Palermo, Est. Micela, decreto 3.06.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ragione del fatto che in un ordinamento come il nostro, nel quale il principio di libertà matrimoniale assume crescente centralità, la funzione dell’opposizione preventiva al matrimonio è solo quella di garantire l’ordine matrimoniale impedendo la celebrazione di matrimoni contra legem, e non anche quella di tutelare interessi individuali, non è irragionevole l’esclusione dei figli dal novero dei soggetti legittimati a proporre opposizione al matrimonio, né può accedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 102 c.c. che riconosca anche ad essi la legittimazione ad agire, spettante, in ultima battuta, al Pubblico Ministero.

Vieppiù, il meccanismo di controllo pubblico preventivo previsto dall’art. 102 c.c. è finalizzato a fare valere una causa che osti alla sua celebrazione, in riferimento alle condizioni indicate dagli artt. 84-90 c.c., ovvero a circostanze oggettive e tipizzate, agevolmente verificabili prima della celebrazione a tutela di interessi pubblici o di ordine sociale, non rientrando, tra i predetti impedimenti, cause di nullità o di annullamento che attengano ai vizi della volontà o a incapacità naturali che, per loro natura, possono essere fatte valere solo mediante impugnazione successiva del matrimonio e, come tali, risultano incompatibili con la struttura del controllo preventivo. 

Rif. Leg. Artt. 84 – 90, 102, 120 c.c.

Opposizione al matrimonio – Condizioni necessarie per il matrimonio – Vizi della volontà – Libertà matrimoniale – Opposizione

 

editor: Fossati Cesare