Non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Corte Cost., Sent., 5 giugno 2026, n. 96
Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Di conseguenza, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli artt.3 e 27, co.3, della Costituzione, aventi ad oggetto l’art. 570-bis c.p., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.
Diritto penale della famiglia - Mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa -Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Separazione e scioglimento del matrimonio - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Artt. 570-bis c.p. e 3, 27 Cost.
editor: Ferrandi Francesca
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